della
Compagnia della marineria tradizionale
"Il
nuovo trionfo" approvato
in Venezia 22/12/2006 modificato in assemblea del 11/01/2007.
art.
1 denominazione
e sede
È
costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in
materia la Associazione di promozione sociale ONLUS denominata
Compagnia della Marineria Tradizionale «Il Nuovo Trionfo» con sede
in Venezia, Cannaregio 6025, fondata dai soci promotori Alfredo
Zambon, Giorgio Suppiej, Michela Scibilia, Massimo Gin, Alessandro
Ervas, Gerolamo Fazzini, Ugo Pizzarello.
art.
2 scopi
L'associazione
è apartitica, non ha fi nalità di lucro e svolge attività
culturale di promozione e utilità sociale.
I
proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi
tra gli associati anche in forma indiretta.
L'Associazione
persegue i seguenti scopi e finalità:
.
diffondere
la cultura nautica e della marineria tradizionale;
.
ampliare
la conoscenza della cultura della nautica e della marineria
tradizionale in genere, attraverso contatti
fra
persone, enti ed associazioni delle due sponde dell'Adriatico e
tra le nazioni con analoghe tradizioni;
.
allargare
gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori
sociali, in campo nautico affinché
sappiano trasmettere l'amore per la cultura nautica e della
marineria tradizionale come un bene per la persona ed un valore
sociale;
.
proporsi
come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei comuni
interessi culturali legati alla
nautica e alla marineria tradizionali assolvendo alla funzione
sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso
l'ideale dell'educazione permanente;
.
acquisire
e recuperare imbarcazioni tradizionali del mare Adriatico, ad
iniziare dal trabaccolo denominato "Il
Nuovo Trionfo" quale ultimo testimone navigante della marineria
dei primi anni del secolo scorso del golfo di Venezia;
.
contribuire
alla costituzione del futuro Museo della marineria di Venezia;
.
provvedere
alla conservazione delle imbarcazioni acquisite attraverso la
manutenzione ordinaria e
straordinaria necessarie per mantenerle naviganti ed in attività,
acquisendo contributi e risorse sotto qualsiasi forma, da destinarsi
prioritariamente a tale scopo conservativo della marineria
tradizionale;
.
gestire
il proprio patrimonio senza fini di lucro, ma sviluppando attività
di utilità sociale legate alla
formazione culturale e professionale, alla diffusione della cultura
storica e marinaresca della nostra comunità, al tempo libero, alla
rappresentanza per la diffusione dei prodotti locali e per lo
sviluppo dei rapporti tra le culture e gli stati che si affacciano
sul mare Adriatico;
.
effettuare
iniziative e manifestazioni, sia per la diffusione della cultura nel
campo della marineria, sia per la
conoscenza e la tutela dell'ambiente marino, da promuovere in
qualsiasi sede, nonché la partecipazione a mostre, fiere, convegni
ed altre occasioni per lo sviluppo di tali attività;
.
promuovere
il conseguimento dei propri scopi culturali, nonché scopi
ricreativi, sportivi e del tempo libero
connessi,
svolgere tutte le attività necessarie, giudicate opportune od
utili, ivi comprese quelle dirette all'acquisizione di beni
materiali, strumentali e beni immobili in proprietà, in locazione o
in altra forma e potrà partecipare ad associazioni aventi scopi
analoghi od affini come pure associarsi ad esse.
L'Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad
eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
art.
3 Soci
Si
distinguono le seguenti categorie di soci:
a)
ordinari
b)
sostenitori
c)
benemeriti
Sono
soci ordinari coloro che fattivamente contribuiscono alla vita
sociale dell'Associazione e che hanno versato
la
quota sociale.
Sono
soci sostenitori coloro che, oltre alla quota sociale prevista per i
soci ordinari, erogano contribuzioni volontarie straordinarie per le
finalità oggetto dell'Associazione.
Sono
soci benemeriti coloro che, oltre a versare la quota sociale
prevista per i soci ordinari, vengono nominati dall'Assemblea per
meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
Possono
essere simpatizzanti senza diritto di voto, coloro che si
interessano alla vita associativa o versano un contributo anche
inferiore alla quota sociale prevista ma non rientrano nelle
categorie dei soci.
Non
è ammessa la categoria dei soci temporanei.
La
quota o il contributo associativo non sono ripetibili né soggetti a
rivalutazione e non sono trasmissibili.
art.
4 ammissione
del socio
Sono
ammessi all'Associazione tutti coloro che interessati alla
realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo
spirito, gli ideali e gli scopi e accettano il presente statuto e
l'eventuale regolamento interno. L'ammissione dei soci ordinari
è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da
almeno due soci, dal consiglio direttivo. Il diniego va motivato.
Contro
il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 (trenta)
giorni, al collegio dei probiviri.
art.
5 diritti
e doveri dei soci
Tutti
i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e
l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte
dagli organi preposti.
Tutti
i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le
modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli
organi direttivi dell'associazione
I
soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti
negli stessi.
Essi
hanno diritto di essere informati sulle attività
dell'associazione e di essere rimborsati per le spese
effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività
prestata.
I
soci devono versare nei termini la quota sociale.
Gli
aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in
modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
art.
6 recesso
ed esclusione del socio
Il
socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione
scritta al consiglio direttivo.
Il
socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere
escluso dall'Associazione.
L'esclusione
è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere
ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
In
alternativa è ammessa la decisione del consiglio direttivo che dovrà
intervenire in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio
agli scopi o al patrimonio dell'associazione applicando le
seguenti sanzioni:
richiamo,
diffida, espulsione della Associazione.
I
soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al collegio dei probiviri.
È
comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
art.
7 organi
sociali
Gli
organi dell'Associazione sono:
.
l'assemblea
dei soci;
.
il
consiglio direttivo;
.
il
presidente;
.
il
vice presidente;
.
il
tesoriere;
.
i
revisori dei conti;
.
il
collegio dei provibiri.
Tutte
le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
art.
8 assemblea
L'Assemblea
dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed il momento
fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali
ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota versata.
È
convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria dal
presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante
avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello
fissato per l'adunanza e contiene l'ordine del giorno dei
lavori.
Essa
è anche convocata quando sia necessaria o sia richiesta dal
consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea
può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella
convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento
dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea
ha i seguenti compiti:
.
elegge
il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e il collegio dei
probiviri se previsti;
.
approva
il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
.
fi
ssa l'importo della quota sociale o di contribuzioni
straordinarie;
.
determina
le linee generali programmatiche dell'attività
dell'associazione;
.
approva
l'eventuale regolamento interno;
.
delibera
in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione
dei soci;
.
elegge
il consiglio direttivo;
.
delibera
su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto
al suo esame dal consiglio
direttivo.
art.
9 validità
delle assemblee
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è
presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in
seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,
qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non
è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Le
deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza
dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto
palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle
persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
L'Assemblea
straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la
presenza di 2/3 (due terzi) dei soci e con decisione deliberata a
maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il
patrimonio con voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci.
All'apertura
di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario
che dovranno curare il riassunto in un verbale redatto dal
segretario (oppure da un componente dell'Assemblea appositamente
nominato) e sottoscritto anche dal presidente.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante
affissione all'albo della sede del relativo verbale. Ogni socio ha
diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
art.
10 consiglio
direttivo
Il
consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, eletti
dall'assemblea fra i propri componenti.
Il
consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti
il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti più uno. i membri
del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e
durano in carica 3
(tre)
anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea
con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.
Il
consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione si
riunisce almeno due volte all'anno e quando è
convocato da:
.
il
presidente;
.
da
almeno la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, su
richiesta motivata;
.
richiesta
motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.
Le
convocazioni avvengono via e-mail o fax.
Il
consiglio direttivo elegge il presidente, il vice presidente, il
tesoriere, il segretario verbalizzante e ha tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente
demandati all'assemblea.
Nella
gestione ordinaria i suoi compiti sono:
.
predisporre
gli atti da sottoporre all'assemblea;
.
formalizzare
le proposte per la gestione dell'associazione;
.
elaborare
il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e
di entrata relative al periodo di
un anno;
.
elaborare
il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole
voci, le previsioni delle spese e delle
entrate
relative all'esercizio annuale successivo;
.
stabilire
gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
di
ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo
dell'associazione, ogni socio ha diritto di consultare il verbale
e di trarne copia.
art.
11 presidente
e vice presidente
Il
Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante
dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli
convoca e presiede il consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli
atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
può
effettuare tutti gli atti che gli siano stati conferiti dal
consiglio direttivo come a titolo eemplifi cativo:
.
aprire
e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli
incassi;
.
riscuotere
per conto dell'Associazione qualsiasi contributo ad essa
destinato;
.
sovrintendere
alle attività approvate dal consiglio direttivo;
.
ecc.
Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o
impedimento.
art.
12 collegio
dei Revisori
Se
nominato, il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti
dall'assemblea al di fuori dei componenti del consiglio direttivo.
verifi ca periodicamente la regolarità formale e sostanziale della
contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio
preventivo e consuntivo.
art.
13 collegio
dei Probiviri
Se
nominato, il collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti
in assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide
insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del
ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
È
comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
art.
14 risorse
economiche
Le
risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
.
quote
e contributi degli associati
.
eredità,
donazioni, legati
.
contributi
dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni
pubblici anche finalizzati al sostegno
di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini
statutari
.
contributi
dell'Unione europea e di organismi internazionali
.
entrate
derivanti da servizi convenzionati
.
proventi
delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività
economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali
.
erogazioni
liberali degli associati e di terzi
.
entrate
derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni
anche a premi
.
altre
entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo
di promozione sociale ammesse ai sensi
della L. 383/2000
.
beni,
immobili e mobili
.
rendite
dai beni mobili o immobili.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali
contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina
l'ammontare.
Le
elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate
dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in
armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.
È
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
L'Associazione
ha l'obbligo di reinvestire l'avanzo di gestione a favore delle
attività istituzionali previste dal presente Statuto.
art.
15 bilancio
L'anno
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Il
consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.
Il
conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute
relative all'anno trascorso. Il Bilancio preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale
successivo.
Il
bilancio preventivo e consuntivo sono predisposti dal consiglio
direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni
anno entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15
(quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultato
da ogni associato.
art.
16 scioglimento
e devoluzione del patrimonio
Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea
straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere
devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di
pubblica utilità e finalità sociale, sentito
l'organismo
di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n.
662.
art.
17 gratuità
delle cariche sociali
Tutte
le cariche elettive sono gratuite salvo eventuali rimborsi spesa per
trasferte relative all'attività istituzionale, regolarmente
documentate .
Ai
soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente
documentate per attività approvate dal comitato direttivo.
art.
18 disposizioni
finali
Per
quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge
vigente in materia.
firmato
Giorgio
Suppiej
firmato
Alfredo
Zambon
firmato
Ervas
Alessandro
firmato
Alberto
Gasparotti notaio - L. S.